Ceccano, le targhe alterne non bastano contro l’inquinamento, il comune non rispetta le norme della Regione


di Anita Mancini, architetto

E’ evidente che le targhe alterne non bastano. I sindaci hanno il dovere di recepire il piano adottato dalla Regione Lazio a tutela della salute dei cittadini.

Con Delibera n. 359 del 04/08/2020, pubblicata in BURL n° 102 del 18/08/2020, la Giunta della Regione Lazio ha adottato il  PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA Aggiornamento 2020

Dalle Norme di Attuazione del Piano. (allegato1)

Le finalità del piano sono espresse nella Sezione I all’ Art. 1 – Finalità 1.

Il Piano di Risanamento della Qualità dell’aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera.

  Segue la doverosa classificazione del territorio regionale:

SEZIONE II – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 3 – Zonizzazione e Classificazione

  1. Il territorio regionale è suddiviso in 3 zone e un agglomerato, come stabilito dalla zonizzazione di cui alla D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012, recante “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D. Lgs. n.155/2010”.

Le zone individuate sono:

• l’Agglomerato di Roma – IT1215

• la Zona Valle del Sacco – IT1212

• la Zona Appenninica – IT1211

• la Zona Litoranea – IT1213

Finalmente arriviamo alla

SEZIONE III – PROVVEDIMENTI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Ed all’ Art. 5 – Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile

1) Al fine di diminuire la presenza di polveri e degli ossidi diazoto, sono definiti provvedimenti tesi all’adozione di sistemi di combustione a minor emissione di inquinanti.

2) A tal fine: a. Dal 15 ottobre al 15 marzo dell’anno successivo, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, è disposto il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNICEN/TS 14588, appartenenti alle seguenti categorie: – camini aperti o che possono funzionare aperti; – camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano un rendimento energetico ≥75%; il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell’apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice.

Il divieto si applica a tutti i Comuni la cui quota altimetrica, come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m. I Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m s.l.m. dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell’applicazione del divieto stesso; in caso di mancata individuazione, tutto il territorio comunale sarà oggetto del divieto;

il comma 5 specifica, inoltre, che:

5) L’adeguamento degli impianti menzionati al comma 2, lettere b) del presente articolo deve avvenire entro il 31 dicembre 2023 per i Comuni in classe 1 o 2 dell’agglomerato di Roma e della zona Valle del Sacco ed entro il 31 dicembre 2025 per il restante territorio regionale.

Quindi entro il 31 dicembre avremmo dovuto smettere di vedere fumo da combustione di legna: così non è stato. All’inquinamento della Valle del Sacco si aggiunge quindi la mancanza di provvedimenti atti a mettere in pratica il piano adottato dalla Regione Lazio. Chi avrebbe dovuto far rispettare le norme del piano? Lo specifica l’art. 9: Compiti dei Comuni

  1. I Comuni provvedono a adeguare il Regolamento edilizio secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere d), e) e f);

I casi sono due: o Ceccano non è più nella Valle del Sacco oppure a  Ceccano ci sono i cittadini che si sobbarcano il costo delle bollette del gas metano e ci sono i furbi che continuano ad utilizzare termocamini costruiti da 20, 30 o 40 anni, che sono fonte di inquinamento di gran lunga superiore a quello delle auto più moderne… e pure di quelle meno nuove.

Non finisce qui: 

SEZIONE VI – PROVVEDIMENTI SPECIFICI PER LA ZONA VALLE DEL SACCO

Art. 23 – Ulteriori provvedimenti da adottarsi nei Comuni della zona Valle del Sacco

1) Oltre ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli della Sezione IV, i Comuni della Valle del Sacco con una popolazione superiore a 20000 abitanti devono favorire la realizzazione di piattaforme logistiche attrezzate per la razionalizzazione dello smistamento delle merci con distribuzione finale dei prodotti con mezzi leggeri a basso impatto ambientale.

2) Al fine della fluidificazione del traffico i Comuni della Valle del Sacco con una popolazione superiore a 10000 abitanti possono definire ulteriori aree pedonali e zone a traffico limitato nonché l’applicazione di una tariffa d’uso per il transito su strade di determinate zone o su tratti della rete stradale comunale.

3) Dalla data di pubblicazione del presente atto i Comuni, nel periodo da novembre a marzo, possono vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato dalle ore 8.00 alla 18.00 in alcune zone del centro urbano organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull’inquinamento atmosferico. I Comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione.

4) Nel periodo invernale nei Comuni in classe 1 o 2 con un numero di abitanti superiore a 10000, nei mesi da dicembre a marzo, è introdotta, per i veicoli a combustione interna ad uso privato, la circolazione a targhe alterne nel territorio del centro urbano, come delimitato con atto del Comune, per almeno due giorni feriali a settimana. Ai fini della circolazione a targhe alterne, il Comune definisce i giorni della settimana e l’orario, che non deve essere comunque inferiore alle 12 ore complessive giornaliere e comprendere le fasce orarie di maggiore traffico.

5) Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, servizi per il monitoraggio e il controllo della qualità dell’aria. Il Comune può autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche.

6) Divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), degli spazi di circolazione e collegamento Comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), di vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti.

7) Obbligo di chiusura delle porte di accesso degli edifici con accesso al pubblico (es. esercizi commerciali, pubblici, ecc.) per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

Art. 24 – Ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci

1) Oltre alle disposizioni di cui all’art.15 nei Comuni in classe 1 o 2 e con un numero di abitanti superiore a 10000, al trasporto delle merci si applicano le misure di cui ai commi successivi. 18/08/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 102 24

2) Dalla data di pubblicazione del presente atto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione nel centro urbano: a. ai veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; b. ai veicoli con massa massima superiore a 3,5 t dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

3) È interdetta la circolazione nel centro urbano a tutti i veicoli merci, con l’eccezione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 10,00 del giorno successivo, dei veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi e metano/GPL).

Si noti che il divieto di cui ai punti 2 e 3 si applicano al “centro urbano” e non al “centro storico”: questo significa che tale divieto è esteso alle contrade che ricadono nella perimetrazione urbana del Comune. (ora anche la Monti Lepini, ndr.)

 


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