di Massimo Bordignon e Gilberto Turati
La Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che la gestione delle politiche contro le epidemie spetta allo stato. Diventa così pretestuoso tutto il dibattito sul Titolo V. Ma va costruito un più corretto rapporto istituzionale centro-periferia.

Una gerarchia ben chiara
La sentenza della Corte costituzionale in merito alla legge regionale 11/2020 della Regione autonoma Valle d’Aosta chiarisce definitivamente una questione fondamentale, come sottolineato anche da autorevoli giuristi. La legge della Val d’Aosta imponeva misure di contrasto all’epidemia di Covid-19 differenti da quelle previste dalla normativa statale. La sentenza della Consulta stabilisce invece che la gestione delle politiche per affrontare la pandemia rientra nella materia “profilassi internazionale” e non in quella della “tutela della salute”. Questo significa che, in base all’articolo 117 della Costituzione, si tratta di una materia di competenza esclusiva dello stato centrale e non di una materia di legislazione concorrente tra stato e regioni. In soldoni, nel campo delle politiche di contrasto alle epidemie, lo stato comanda e le regioni ubbidiscono. O almeno così dovrebbe essere sulla base della distribuzione delle competenze come definite dalla Costituzione.
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