Ecco le indicazioni di legge più significative che riguardano le dimissioni degli 11 consiglieri comunali per cui veiene determinato la caduta dell’amministrazione Maliziola e la nomina del commissario. Le disposizioni sono contenute nell’art. 141 del testo unico sugli enti locali. Si legge che il consiglio comunale viene sciolto per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
Il comma 3 del medesimo articolo prevede che con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Il comma 4 stabilisce che il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
Per ulteriori particolari, qui http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#01.06.02
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