Ceccano, limitazioni al traffico, targhe alterne lunedì e martedì


Con poca pubblicità, partono anche a Ceccano le limitazioni del traffico che sembrerebbero riguardare per ora soltanto due giorni, lunedì 12 e martedì 13: lunedì potranno circolare i veicoli con targa dispari, martedì quelli con targa pari. Intanto i valori delle polveri rimangono alti, nonostante il vento di questi giorni, siamo ormai al 59° giorno di sforamento dal 1° gennaio.  I valori sono essere trovati qui: aria

Ecco il testo del comunicato di Palazzo Antonelli: in data 12 e 13 marzo 2012 saranno in vigore le nuove misure di limitazione al traffico con permesso di circolazione veicolare a targhe alterne nei seguenti orari:

dalle ore 09,00 alle ore 13,00;

dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Durante le fasce orarie indicate il blocco avverrà con le seguenti modalità:

a)     Nella giornata del 12 marzo 2012 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE applicato  ai VEICOLI provvisti di targa il cui NUMERO FINALE  sia PARI ;

b)     Nella giornata del 13 marzo 2012 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE applicato  ai VEICOLI provvisti di targa il cui NUMERO FINALE  sia DISPARI ;

La libera circolazione dei veicoli nel centro urbano sarà concessa esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

–       fino alle ore 09.00;

–       dalle ore 13,00 alle ore 15.00

–       dopo le ore 17.00.

Dai citati divieti di circolazione sono esclusi:

motoveicoli e i ciclomotori a 2 tempi, immatricolati dopo il 01.07.1999 (o comunque rispondenti alla normativa 97/24/CE) ed i motoveicoli e ciclomotori a 4 tempi nonché le seguenti categorie di veicoli:

1) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano; veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);

2) gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

3) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;

4) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito; (da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio” ). Il modulo è da esibire agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada;

5) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest’ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc. riportante l’indirizzo, l’orario di inizio e termine dell’attività scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile all’individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio”). Il modulo è da esibire agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada;

6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio”), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l’eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, (da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio”). I moduli, compilati in ogni parte, dovranno essere esibiti agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;

7) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni  ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell’assistenza domiciliare integrata; da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio”. Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;

8) veicoli con targa straniera;

9) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio”); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi della D. Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio”). Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;

10) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresala Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;

11) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d’istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;

12) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;

Le disposizioni sopra dette sono emanate con Ordinanza n. 19/11 del 10.02.2011 quali misure di contenimento e prevenzione dell’inquinamento atmosferico nella Regione Lazio secondo il DGRL n. 1316 del 05/12/03.

Pur comprendendo i disagi che il provvedimento causerà nel territorio l’Amministrazione comunale, considerando le motivazione di natura ambientale e di prevenzione della salute umana, invita la cittadinanza alla più ampia collaborazione possibile nel rispetto della disposizione.


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