Il dibattito che sta coinvolgendo tanti cittadini in queste ore sulla chiusura delle scuole, disorientati soprattutto dalle opposte decisioni dei sindaci di comuni viciniori, rende opportuno capire chi chiude le scuole e per quali ragioni: La sospensione delle attività didattiche o la chiusura delle scuole, che determina sospensione di servizio pubblico – si legge sul sito del Governo – può essere disposta dai prefetti (rappresentanti territoriali del governo) e dai sindaci i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica o di pericolo per l’ordine, sicurezza e incolumità pubblica, sulla base del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Titolo IV, capo III).
La scuola può essere chiusa anche per gravi eventi atmosferici come intense nevicate o alluvioni e per interventi di manutenzione straordinaria. In caso di pericolo imminente per l’incolumità delle persone il Dirigente Scolastico, quale responsabile della sicurezza dell’Istituto, può disporre la chiusura della scuola o la semplice sospensione delle lezioni, dandone tempestiva comunicazione alle autorità competenti (Prefetto, Sindaco e Ufficio Scolastico Provinciale) esplicitando le motivazioni di tale decisione. Quando l’edificio viene chiuso, l’accesso ai locali non è consentito nè agli studenti nè al personale scolastico (docenti e personale amministrativo).
Per quanto riguarda Ceccano, la decisione del Sindaco Caligiore si basa sul fatto che l’amministrazione ritiene di aver reso sicure le strade che portano agli edifici scolastici. Fra l’altro c’è da dire che il Comune è intervenuto a proprie spese per pulire accessi e cortili delle scuole di competenza della Provincia. Altri sindaci invece hanno pareri differenti. Ai cittadini poi la libertà di regolarsi di conseguenza.
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