di Eugenio Prosperetti, avvocato
Non è un testo unico sulla Pubblica Amministrazione Digitale perché riguarda anche temi civilistici, come il valore del documento informatico e la sua efficacia in giudizio o il valore della firma elettronica, temi che troverebbero migliore collocazione nel Codice Civile. Non è nemmeno una norma tecnica, perché richiama a più riprese norme tecniche attuative, dunque è difficile misurare quanto sia suscettibile di immediata attuazione, molto dipenderà dalla bontà delle norme tecniche che dovranno essere stese sulla base dei principi contenuti del CAD.
Il CAD potrebbe così essere definito una road map dei metodi e procedimenti per digitalizzare la PA e delle modalità di interazione tra cittadino (che, precisa il decreto, vuol dire “qualunque persona fisica”), impresa (“qualunque persona giuridica”) e la PA digitalizzata.
In questo senso, il decreto di riforma sembra rispondere in grande parte all’obiettivo, non facile, di portare metodi, strumenti e procedure, allo stato dell’arte delle tecnologie e della regolamentazione UE, a partire dal Regolamento eIDAS. Ma i metodi e strumenti introdotti dovranno passare difficili prove e richiederanno, come si vedrà, una enorme attività di attuazione ed interpretazione nei vari compartimenti dell’Amministrazione interessati.
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