da Il Messaggero
Utenti fate attenzione: se vi arriva una bolletta con conguaglio per gli anni passati, potreste non pagarla. Questa, in sintesi, la sentenza del giudice di Pace di Frosinone, Caterina Urso, che ha dato ragione ad una utente di Ceccano (assistita dall’avv. Roberto De Guidi) la quale si è vista recapitare una bolletta di 1.676 euro dal gestore del servizio idrico «per i consumi dal 21 dicembre 2007 al 31 ottobre del 2013». Ebbene, di fronte ad un lasso di tempo così lungo, molti avvocati hanno giocato la carta della prescrizione (si pagano solo gli ultimi 5 anni, i precedenti, invece, sono prescritti). L’avv. De Guidi, invece, si è riletto il contratto di servizio, ossia il contratto che ogni utente firma per avere l’acqua, ma anche il gas o la corrente. Ebbene, nel caso del servizio idrico, all’articolo 5, è precisato che la società deve provvedere «almeno due volte all’anno alla lettura dei contatori, eseguita da incaricati del Gestore muniti di tesserino di riconoscimento, ai quali l’utente si impegna a permettere il libero accesso».
«Pertanto – ha evidenziato l’avvocato – la mancata lettura del contatore, per un così lungo lasso di tempo (sei anni), è da imputarsi alla società». E l’utente non ha alcuna colpa. La controparte, dal canto suo, ha replicato sostenendo che, su ogni bolletta, è sempre indicata la cifra del pagamento «salvo conguaglio».
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